GARANZIA LEGALE ED EU GARAN

Cosa è obbligatorio e cosa deve fare concretamente la gioielleria

Roma, 25 Settembre 2026

A partire dal 27 settembre 2026 entrano in uso due nuovi strumenti europei, recepiti dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, strumenti che è importante non confondere:
1) l’avviso armonizzato sulla garanzia legale
2) l’etichetta armonizzata EU GARAN.

La prima domanda è probabilmente quella che interessa maggiormente il gioielliere: è obbligatorio utilizzarli?
Per l’avviso sulla garanzia legale sì: il gioielliere deve esporlo nel proprio punto vendita e renderlo disponibile anche nelle vendite online.
Per EU GARAN, invece, l’obbligo riguarda soltanto gli specifici prodotti per i quali ricorrono le condizioni previste dalla normativa e di cui il produttore ha messo a disposizione del venditore le relative informazioni.
Vediamo concretamente cosa significa.

1) GARANZIA LEGALE: L’AVVISO È OBBLIGATORIO
La garanzia legale di conformità non cambia: continua a essere la tutela prevista dalla legge a favore del consumatore e il venditore rimane il suo interlocutore.
Dal 27 settembre cambia però il modo in cui il consumatore deve essere informato dell’esistenza di questa tutela.
Ogni gioielleria che vende beni ai consumatori deve esporre l’avviso armonizzato sulla garanzia legale, indipendentemente dai marchi e dai prodotti commercializzati.
Non si tratta quindi di una facoltà o di semplice materiale informativo.
In concreto, la gioielleria deve:

  • scaricare il modello ufficiale;
  • stamparlo in formato non inferiore all’A4;
  • esporlo in posizione chiaramente visibile al consumatore, ad esempio vicino alla cassa o su una parete del negozio;
  • utilizzare il modello senza modificarne contenuti, grafica e QR code.

Nel punto vendita l’avviso può essere a colori oppure in bianco e nero.
Chi vende online deve renderlo disponibile anche sull’interfaccia di vendita e, in questo caso, l’avviso deve essere visualizzato a colori.
Quindi: dal 27 settembre l’avviso sulla garanzia legale deve essere presente in gioielleria.

E SE NON ESPONGO L’AVVISO?
È bene chiarire anche questo aspetto.
La normativa non stabilisce una specifica multa di importo predeterminato per il semplice “cartello mancante”. Ciò non significa, però, che l’esposizione possa essere considerata facoltativa: si tratta di un obbligo informativo nei confronti del consumatore.
L’omissione può quindi assumere rilievo nell’ambito della disciplina del Codice del Consumo e, qualora ne ricorrano i presupposti, essere valutata nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette.
Per queste ultime il Codice del Consumo attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di intervenire e prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 10 milioni di euro, determinate tenendo conto, tra l’altro, della natura, gravità e durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
Attenzione, però: questo non significa che la mancata esposizione dell’avviso comporti automaticamente una sanzione di 5.000 euro. L’applicazione del regime sanzionatorio presuppone la valutazione e l’accertamento della violazione nell’ambito della disciplina delle pratiche commerciali scorrette.
Il messaggio operativo resta quindi molto semplice: l’avviso è obbligatorio e dal 27 settembre deve essere esposto.

2) EU GARAN: È TUTTA UN’ALTRA COSA
L’EU GARAN non è una nuova garanzia legale e non è un’etichetta che il gioielliere deve applicare indistintamente a tutti i gioielli e gli orologi presenti in negozio.
Serve a informare il consumatore che uno specifico prodotto beneficia di una particolare garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.

Per rientrare nel sistema EU GARAN devono ricorrere contemporaneamente tre condizioni:

  1. la garanzia deve essere completamente gratuita per il consumatore;
  2. deve coprire il bene nel suo complesso e non soltanto alcuni componenti;
  3. deve avere una durata superiore a due anni.

Se manca anche una sola di queste condizioni, quella garanzia commerciale non rientra nell’EU GARAN.

QUANDO EU GARAN DIVENTA UN OBBLIGO PER IL GIOIELLIERE?
È il produttore a offrire la garanzia commerciale di durabilità e a mettere a disposizione dell’operatore economico le relative informazioni.
Il gioielliere non è tenuto ad andare alla ricerca di queste informazioni, ad esempio consultando autonomamente i siti delle Maison o controllando uno per uno tutti i prodotti presenti in assortimento.
Ma quando il produttore mette a disposizione l’informazione e ricorrono i requisiti previsti, anche il venditore deve informare il consumatore, rendendo l’etichetta EU GARAN chiaramente visibile e riferibile allo specifico prodotto interessato.
In altre parole:
EU GARAN parte dal produttore; quando l’informazione arriva al venditore, deve arrivare anche al consumatore.
Nella normale organizzazione della filiera, l’informazione e il relativo materiale potranno naturalmente arrivare alla gioielleria direttamente dal produttore oppure attraverso il distributore o il fornitore.

HO IN VETRINA UN OROLOGIO CON GARANZIA DI 5 ANNI: COSA FACCIO?
Immaginiamo di avere in assortimento un orologio sul quale la Maison dichiara una garanzia di 5 anni.
Questo dato, da solo, non significa automaticamente EU GARAN.
Se il produttore comunica che quello specifico prodotto beneficia di una garanzia commerciale di durabilità gratuita, superiore a due anni e riferita all’intero bene, EU GARAN trova applicazione.
A quel punto il gioielliere deve informare il consumatore e rendere l’etichetta armonizzata chiaramente visibile e associata a quello specifico orologio.
Se, invece, sulla documentazione compare semplicemente “garanzia 5 anni”, ma non risulta che si tratti della garanzia commerciale di durabilità con tutte le caratteristiche previste dalla normativa europea, il gioielliere non deve decidere autonomamente di applicare EU GARAN.
Possono infatti continuare a esistere altre garanzie commerciali, programmi di assistenza o estensioni che non rientrano nel sistema EU GARAN.
La formula da ricordare è:
“Garanzia superiore a 2 anni” non significa automaticamente “EU GARAN”.

DEVO FARE UN ELENCO DEI MARCHI CON GARANZIA SUPERIORE A DUE ANNI?
No.
EU GARAN non funziona per marchio, ma per specifico bene coperto dalla garanzia commerciale di durabilità.
Uno stesso produttore potrebbe commercializzare prodotti che soddisfano i requisiti EU GARAN e altri che non li soddisfano.
Non occorre quindi predisporre un elenco generale dei marchi presenti in gioielleria né attribuire autonomamente l’etichetta sulla base della durata dichiarata della loro normale garanzia commerciale.

DOVE VA ESPOSTA EU GARAN?
Nel punto vendita l’etichetta deve essere chiaramente visibile e associata al prodotto interessato.
Può essere collocata sul prodotto o sull’imballaggio oppure resa visibile nello spazio nel quale il bene è esposto, purché il consumatore possa comprendere senza ambiguità a quale prodotto si riferisce.
Per le vendite online deve essere chiaramente associata all’immagine o alla presentazione dello specifico prodotto.
Se stampata, l’etichetta non può avere dimensioni inferiori a 95×100 mm e può essere a colori o in bianco e nero. Online deve essere visualizzata a colori.

IN PRATICA: DUE OBBLIGHI DA NON CONFONDERE

AVVISO SULLA GARANZIA LEGALE
→ È obbligatorio per tutti i venditori dal 27 settembre.→ Deve essere esposto in gioielleria in formato non inferiore ad A4.
→ Deve essere presente anche nelle vendite online.
→ È il gioielliere a doversi attivare.
→ La mancata esposizione non comporta una “multa fissa per il cartello”, ma costituisce l’omissione di un obbligo informativo e può assumere rilievo ai sensi del Codice del Consumo.

EU GARAN
→ Non riguarda automaticamente tutti i prodotti con garanzia superiore a due anni.
→ Riguarda esclusivamente la specifica garanzia commerciale di durabilità del produttore che rispetta i requisiti previsti.
→ È il produttore a mettere a disposizione l’informazione.
→ Il gioielliere non è tenuto a ricercarla autonomamente.
→ Quando l’informazione è stata messa a disposizione, il venditore deve informare il consumatore e rendere visibile EU GARAN sullo specifico prodotto interessato.

DOVE SCARICARE I MODELLI
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto sul proprio sito una sezione dedicata all’avviso armonizzato e all’etichetta EU GARAN, con le indicazioni relative agli elementi grafici e di contenuto e la possibilità di scaricare direttamente i format ufficiali.

Una regola può aiutarci a ricordare tutto:
GARANZIA LEGALE –  il gioielliere deve attivarsi ed esporre l’avviso.
EU GARAN –  il produttore mette a disposizione l’informazione; quando ciò avviene e ricorrono i requisiti previsti, il gioielliere deve trasferirla al consumatore attraverso l’etichetta riferita allo specifico prodotto.

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