Conto alla rovescia anche in provincia di Varese per l’inizio dei saldi estivi. Partiranno il prossimo giovedì 6 luglio e non nel primo sabato del mese come negli scorsi anni. Dureranno, come tradizione, sessanta giorni.
La nuova data è stata posticipata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo scorso. Decisione ratificata dalla Regione Lombardia il 3 maggio, con la relativa delibera di giunta con la quale veniva anche ribadito il divieto di vendite promozionali nei trenta giorni precedenti.
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Istruzioni per l’uso
☑️ Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata
☑️ Non è obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo
☑️ Il pagamento con carta deve essere accettato dal negoziante
☑️ I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo
☑️ Modifiche e adattamenti sartoriali sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.
Sanzioni
Le diverse normative regionali che definiscono nel dettaglio lo svolgimento dei saldi contengono anche le relative sanzioni applicabili qualora non venissero rispettate le norme dettate.
Le violazioni delle norme nazionali in materia di saldi sono punite ai sensi della Legge 114/1998, Art. 22, commi 3, 6 e 7. Le sanzioni possono andare da 516 a 3.098 euro (1.032 euro se il pagamento è immediato) e variano da regione a regione.
Le violazioni indicate dalla legge
☑️ Merce in saldo senza cartellino del prezzo, dove deve essere indicato il prezzo pieno, la percentuale di sconto e il prezzo finale
☑️ Saldi fuori da periodo
☑️ Mancata separazione dei prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno
☑️ Indicazioni obbligatorie poco visibili, che potrebbero ingannare il consumatore
☑️ Pubblicità ingannevole per il consumatore inerente la svendita in atto.